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Certificare l'agibilità di un immobile

Descrizione

Certificare l'agibilità di un immobile

Ai sensi del DPR 06/06/2001, n. 380, art. 24, comma 2, ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

  • nuove costruzioni
  • ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro.

Approfondimenti

La documentazione, già sottoscritta da parte del soggetto incaricato alla redazione, deve essere controfirmata elettronicamente dal tecnico che trasmette la pratica con firma elettronica, il quale si deve far carico di verificare la correttezza formale della dichiarazione che trasmette.

Il soggetto incaricato alla redazione della dichiarazione può:

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